IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto il proprio decreto, in data 10 febbraio 1996, registrato alla
Corte dei  conti in  data 19  febbraio 1996, con  il quale,  ai sensi
dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 luglio  1991, n. 221, e' stato disposto
lo  scioglimento  del  consiglio  comunale di  Roccaforte  del  Greco
(Reggio Calabria) per  la durata di diciotto mesi e  la nomina di una
commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;
  Constatato   che  non   risulta  esaurita   l'azione  di   recupero
finalizzata a  rimuovere le sedimentazioni politico  - amministrative
di tipo illegale e le connivenze con fattori malavitosi;
  Ritenuto che  le esigenze  della collettivita'  locale e  la tutela
degli  interessi primari  richiedono  un  ulteriore intervento  dello
Stato,  che assicuri  il  ripristino dei  principi  democratici e  di
legalita'   e  restituisca   efficienza   e  trasparenza   all'azione
amministrativa dell'ente;
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge  20  dicembre  1993,  n.  529,
convertito,  senza modificazioni,  dalla legge  11 febbraio  1994, n.
108;
  Vista la  proposta del Ministro  dell'interno, la cui  relazione e'
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 12 settembre 1997;
                              Decreta:
  La durata  dello scioglimento del consiglio  comunale di Roccaforte
del Greco (Reggio  Calabria), fissata in diciotto  mesi, e' prorogata
per il periodo di sei mesi.
   Dato a Roma, addi' 15 settembre 1997
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Napolitano, Ministro dell'interno
Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1997
Registro n. 2 Interno, foglio n. 215